In questo punto trovi le condizioni di vendita e fornitura di ADLER-Italia S.r.l., Via per Marco 12/D  I-38068 Rovereto (TN).

1. Generale

1.1. Efficacia delle condizioni

Le condizioni di vendita e di fornitura vigono, qualora non sussistano accordi diversi, per tutte le nostre forniture e prestazioni.
Con il conferimento degli ordini per forniture e prestazioni, i committenti accettano espressamente le condizioni di vendita e di fornitura della società ADLER Italia.
Non vengono riconosciute le condizioni contrattuali del committente, nemmeno se non sorge opposizione in ordine alle stesse e nemmeno se esse vengano realizzate. Qualora il committente, in occasione di un ordine precedente, abbia già aderito alle nostre Condizioni Generali di vendita e fornitura, le stesse valgono anche per tutti i negozi ed ordini futuri, senza che al riguardo sia necessaria un’ulteriore comunicazione delle Condizioni Generali di vendita e fornitura da parte della società ADLER Italia. Ogni accordo accessorio alle presenti Condizioni Generali di Contratto deve essere esplicitamente concordato e necessita dell’approvazione scritta da parte di ADLER Italia. 

1.2. Offerte

Le offerte della società ADLER Italia non sono vincolanti. Gli ordini sono vincolanti per la società ADLER Italia soltanto qualora gli stessi vengano confermati per iscritto o qualora vengano realizzati tramite la consegna della merce.

2. Forniture

2.1. Termine di consegna e quantità della merce fornita

Il termine per la consegna e la quantità della merce fornita dipendono dall’accordo contrattuale. Forniture parziali sono consentite ed il committente non potrà sollevare alcuna eccezione ai sensi dell’art. 1181 c.c.. Nel caso di produzione speciale, le quantità di merce fornita possono risultare in modo impercettibile superiori od inferiori (nella misura fino al 10%) alla quantità effettivamente concordata. Il committente prende atto che, per quanto riguarda le predette modifiche di quantità, gli artt. 1208, n. 3 e 1218 c.c. non trovano applicazione. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, ai ritardi di fornitura si applicano gli artt. 1218 c.c. e seguenti. Le pretese di risarcimento dei danni del committente, anche per quanto riguarda le predette modifiche di quantità, sono esclusivamente, ed al massimo, limitate all’importo fatturato della merce, che non è stata consegnata tempestivamente.

2.2. Costi di forniture e trasporto

Il luogo e il modo di spedizione verrà scelto dalla società ADLER Italia. Le richieste del committente saranno prese in considerazione secondo le possibilità, ma non saranno vincolanti; i costi che ne deriveranno, sono a carico del committente.
Le forniture in Italia saranno effettuate, in linea di principio, tramite autocarri “franco consegna” (CIP “recapito del cliente” ai sensi degli incoterms). Costi aggiuntivi per un trasporto express o per trasporto di ordini sotto il minimo stabilito per iscritto vanno a carico del committente.
La fornitura sarà effettuata a rischio del committente. Con la spedizione, il rischio passa definitivamente al committente. Qualora il medesimo si trovi in una situazione di ritardo dell’accettazione o qualora la consegna non possa essere effettuata per un motivo che non dipende dal committente, il rischio passa definitivamente al committente. La spedizione negli altri paesi avverrà a carico del committente, la merce verrà resa disponibile Ex Work (FCA ADLER Italia S.r.l., I – 38068 Rovereto (TN), Via per Marco n. 12/D ai sensi degli incoterms).

3. Pagamento

3.1. Calcolo del prezzo

Il calcolo del prezzo sarà eseguito corrispondentemente alla quantità della merce. Tutte le spese accessorie che esorbitano da quelle di cui al punto 2.2. e che sono in relazione con la merce o con il pagamento del compenso, vanno a carico del committente. Qualora tra la conclusione del contratto e il definitivo adempimento si dovessero verificare degli aumenti di prezzo, questi saranno comunicati immediatamente al committente e saranno in linea di principio a carico di quest’ultimo. Il committente potrà, però, recedere dalla parte ancora non eseguita del contratto entro 14 giorni dalla comunicazione dell’aumento dei prezzi.

3.2. Condizioni di pagamento

Le nostre fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni dalla data di fattura. Condizioni di pagamento differenti sono efficaci soltanto se confermate per iscritto dalla società ADLER Italia. Nel caso di clienti nuovi, gli ordini saranno realizzati soltanto contro pagamento anticipato o per contrassegno. Questo vale fintantoché al nuovo cliente non venga comunicato per iscritto che anche nei suoi confronti verranno applicate le condizioni di pagamento di cui sopra. Sconti sono inammissibili se, al momento della scadenza, risultino ancora scoperte fatture vecchie o se il saldo delle fatture verrà eseguito tramite cambiale. Qualora, ai fini dell’adempimento, venissero accettate cambiali, anche se relativamente a ciò non esiste alcun obbligo, saranno da corrispondere da parte del committente tutti gli interessi bancari, nonché le spese di sconto, di incasso e tutte le altre spese al netto immediatamente dopo la loro comunicazione. In caso di ritardo nel pagamento, verranno calcolati gli interessi di mora nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231/2002, nonché le spese del recupero credito, sia stragiudiziali, che giudiziali.

3.3. Imballaggi

Le confezioni a monouso non verranno restituite. Soltanto gli imballaggi espressamente definiti come confezioni prestate vanno restituiti, al più tardi, entro 3 mesi dal passaggio definitivo del rischio (di cui al p.to 2.2), senza difetti e pronti per essere riempiti. Viene espressamente vietato il riempimento delle confezioni prestate con altri prodotti. Le spese di pulizia delle confezioni sostenute verranno addebitate proporzionalmente al grado di sporcizia delle confezioni fino al valore della confezione.

4. Ritiro della merce

I prodotti forniti verranno ritirati dalla società ADLER Italia soltanto nel dimostrato caso dell’esistenza di un vizio. In caso di ritiro dei prodotti, verrà applicata, in linea di principio, una detrazione del 20% del valore fatturato della merce che è stata trattenuta dalla società ADLER Italia, per coprire le spese sostenute.

5. Responsabilità per vizi della cosa

5.1. Garanzia

Noi prestiamo garanzia per una sempre uguale quantità e qualità, nonché per la tonalità di colore, laddove sono possibili divergenze di quantità, ai sensi del punto 2.1. Il venditore dovrà controllare immediatamente se la merce relativa alla quantità ed alla qualità corrisponda agli accordi contrattuali ed è idonea per l’uso eventualmente concordato. Qualora questo controllo dovesse essere omesso o qualora vizi palesi non dovessero essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce, la stessa, relativamente a questi vizi, è da considerarsi accettata. Vizi occulti sono da comunicarsi immediatamente dopo la loro scoperta e sono, al più tardi, da far valere entro 12 mesi, dopo il ricevimento della merce. Decorso tale termine, il committente è da considerarsi decaduto dalle relative pretese. Sono sempre inammissibili i reclami nel caso in cui vengano mischiate diluzioni, indurenti, vernici aggiuntive od altre componenti, che non provengono dalla società ADLER Italia oppure quando vengono utilizzati parzialmente materiali o tinteggiature di altra provenienza per la composizione della vernice.
La contestazione dei vizi è da effettuarsi per iscritto indicando i dati contabili, nonché il numero charge. La merce contestata può essere rispedita a noi soltanto previo il nostro espresso consenso. A semplice richiesta, però, sarà da metterci a disposizione un imballaggio campione della merce in oggetto, per poter così controllare il vizio asserito. Le spese per la spedizione saranno comprese in una fondata richiesta di garanzia per vizi della cosa. Le contestazioni dei vizi non liberano dall’onere di rispettare le condizioni di fornitura e di pagamento.
Specifiche pretese di rivalsa del committente nei confronti della società ADLER Italia a fronte di richieste di risarcimento per vizi della cosa fatte valere nei confronti del medesimo committente, sono, se non diversamente previste dalla legge, limitate a due anni dalla fornitura. Ogni pretesa relativa alla garanzia per vizi della cosa presuppone la prova da parte del committente che il vizio esisteva già al momento della consegna della merce.

5.2. Responsabilità per danni

L’impiego, l’uso e la lavorazione dei nostri prodotti avviene al di fuori della nostra sfera di controllo ed a responsabilità esclusiva del committente. Ogni istruzione relativa all’uso, anche se inserita in fogli e direttive di lavoro, avviene secondo la miglior scienza, corrispondente al relativo stato conoscitivo di scienza e prassi. Istruzioni e suggerimenti non sono vincolanti, non costituiscono alcun rapporto giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto di compravendita e sono, pertanto, da armonizzare dall’Utilizzatore al relativo campo d’impiego ed alle condizioni di lavorazione sotto la propria responsabilità. Un’eventuale istruzione d’uso impartita oralmente ovvero, scritta o tramite test, non esonera l’acquirente, in particolare, dal suo obbligo di controllo e dall’obbligo di rispettare le norme di protezione. Qualora vengano fatte valere regolarmente legittime pretese dirisarcimento danni del committente a seguito di un prodotto viziato, la società ADLER Italia risponderà ai sensi dell’art. 1492 c.c. per lo stesso periodo, per il quale ai sensi del punto 5.1 spetterebbero pretese derivanti dalla garanzia per i vizi della merce, qualora il committente possa provare la colpa della società ADLER Italia.
Sono escluse pretese di risarcimento dei danni che superano la garanzia per vizi della cosa, anche relativamente ai diritti di tutela di terzi. Qualora, a seguito di norme giuridiche cogenti già in vigore o future, dovesse, tuttavia, insorgere una responsabilità per i danni, questa sarà limitata esclusivamente al valore della merce fornita.

6. Patto di riservato dominio

La merce fornita sarà di nostra proprietà fino al saldo totale. Il committente può vendere, adoperare e mischiare il prodotto soltanto nell’ambito della sua ordinaria attività commerciale. Nel caso di rivendita della merce sottoposta ancora alla riserva di dominio, il prezzo d’acquisto ricavato verrà ceduto alla società ADLER Italia per l’estinzione delle spettanze ancora dovute. Nel caso di elaborazione o di mescolanza, la riserva di dominio si estende anche sul nuovo prodotto in misura corrispondente alla quota di elaborazione o di mescolanza. Non è permessa la cessione fiduciaria e la cessione a titolo di garanzia a terzi della merce sottoposta ancora alla riserva di dominio. Il committente dovrà comunicare immediatamente alla società ADLER Italia qualora terzi costituiscano diritti sulla merce sottoposta alla riserva di dominio o intendono far valere pretese relativamente alla medesima.

7. Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale sarà competente il foro di I – 39100 Bolzano (BZ). La legge applicabile è esclusivamente quella italiana. La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni, CISG viene espressamente esclusa.

8. Nullità parziale

Qualora uno o più punti delle presenti condizioni di fornitura e di vendita dovessero essere inefficaci o diventare inefficaci, questo non pregiudicherà la validità giuridica degli altri punti.

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